Promesse tradite e labirinti burocratici: l'eterna attesa degli italiani per i risarcimenti delle frodi finanziarie
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Direttore: Alessandro Plateroti

Promesse tradite e labirinti burocratici: l’eterna attesa degli italiani per i risarcimenti delle frodi finanziarie

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Quali sono i dettagli degli scandali finanziari più sconvolgenti degli ultimi 20 anni: dal default argentino ai caso Cirio e Parmalat.

Gli scandali finanziari, bancari e le truffe ai danni dei risparmiatori sono una vergogna non solo italiana. Tipicamente italiano e’ invece il vizio dei governi di promettere risarcimenti alle vittime dei raggiri finanziari e poi non pagarli: di anno in anno, di rinvio in rinvio, le procedure di rimborso si perdono puntualmente nel porto delle nebbie delle procedure amministrative e parlamentari.

E cosi’ al danno, per il risparmiatore truffato, si aggiunge anche la beffa.
La conferma di questa situazione grottesca e’ appena arrivata dal Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli atti normativi, che con pronuncia n. 54/2024 del 22 gennaio 2024 ha espresso parere, con rilievi, sullo “Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante “Regolamento per il funzionamento del Fondo per indennizzare le vittime delle frodi finanziarie in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 343 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”.

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Per chi non fosse pratico della materia, si tratta del fondo per i risarcimenti dei bond argentini in default, dei bond della Cirio e dei bond della Parmalat, cioè dei più gravi scandali finanziari degli ultimi venti anni.
Dopo una gestazione durata circa 18 anni, quindi, dovrebbe a breve essere adottato e pubblicato il decreto di attuazione della normativa primaria inerente l’istituzione e funzionamento del fondo per l’indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie e del default dei bond argentini previsto all’art. 1, comma 345-nonies della legge n. 266/2005 e che avrebbe dovuto essere adottato nel termine di 30 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Dal testo del parere 54/2024 si evince che il regolamento stabilisce che il diritto all’indennizzo spetta (i) ai risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario alla data del 1° gennaio 2006 (data di entrata in vigore della legge n. 266/2005) sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito; (ii) ai risparmiatori che hanno sofferto un danno in conseguenza del default dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina avvenuto nell’anno 2001.
La platea degli interessati è ipotizzata in “circa 100 mila investitori vittime del fallimento di Cirio s.p.a., Parmalat s.p.a. e del default della Argentina nel 2001.

Tuttavia, non sono invece predeterminabili i risparmiatori potenzialmente interessati in virtù di casi diversi da quelli appena citati.
A tale riguardo e’ bene rilevare che la nozione di “frode finanziaria” nello schema di regolamento sottoposto al Consiglio di Stato viene inteso nel senso più ampio di “condotte dolose, che abbiano indotto in errore il risparmiatore, costituenti reato ai sensi del Codice penale, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e del Testo Unico Bancario, del Codice civile e della normativa speciale in materia finanziaria”, in quanto “volta a garantire un perimetro più ampio della platea degli interessati all’intervento indennitario conformemente alla voluntas legis”, espressa con le parole “frode finanziaria”, rispetto al perimetro riferibile all’ipotesi del reato di truffa.
Il parere 54/2024 contiene alcuni ulteriori rilievi che si auspica saranno recepiti dall’amministrazione procedente nell’adozione finale del regolamento in questione.

Sergio Mattarella
Sergio Mattarella

Un primo rilievo è di carattere formale: l’amministrazione ipotizza di adottare il regolamento mediante decreto del Presidente della Repubblica, laddove la fonte primaria contiene esplicito riferimento al diverso strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di natura non regolamentare.
Secondo lo schema di regolamento rientrerebbero nella nozione di frode finanziaria non solo le condanne per il reato di truffa, ma tutte le “condotte dolose, che abbiano indotto in errore il risparmiatore, costituenti reato ai sensi del Codice penale, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e del Testo Unico Bancario, del Codice civile e della normativa speciale in materia finanziaria”.
Si tratta però di definizione dai confini incerti (seppure caratterizzata dall’elemento dell’induzione in errore del risparmiatore), che di certo determinerà difficolta applicative e che richiederà una disamina, caso per caso, della sussistenza o meno dei presupposti per potere formulare istanza d’indennizzo ove non si versi nell’ipotesi tipica del reato di truffa.
Da ultimo è utile altresì ricordare che l’art. 1, comma 345-decies della legge n. 266/2005 prevede che: “Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze è stabilita la quota del fondo di cui al comma 343, destinata alla tutela dei soggetti di cui al medesimo comma 343 nonché al comma 344, e sono altresì stabilite la quota del predetto fondo destinata al finanziamento della ricerca scientifica, nonché quella destinata in favore dei soggetti beneficiari degli interventi di cui all’articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto”.
Inutile dire che anche tale decreto, ad oggi, non è stato adottato.
Che dire? La speranza è che dopo la pubblicazione del regolamento in questione (speriamo ormai prossimo) gli aventi diritto potranno finalmente ottenere l’indennizzo dovuto. In caso di provvedimento di diniego sull’istanza d’indennizzo sarà possibile impugnare tale eventuale diniego davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente territorialmente.

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ultimo aggiornamento: 20 Marzo 2024 15:45

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